Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 22.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22