Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 15.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
elettori, in numero non inferiore a 15 mila.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4 e 5 categoria; 15) istruzione artigiana e professionale