Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 10.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
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, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10
Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilità non