Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse
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Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano
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I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere
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coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
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I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i
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pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
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Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non
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Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede
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contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.
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non sia seguìto lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della