Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione
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La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e
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Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della
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La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
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La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
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dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato.
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non sia seguìto lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della
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Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni
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dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.