Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a « referendum » popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.