Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse
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domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.
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L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.
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Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
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Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della
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amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver
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dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.