Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza
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Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
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Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali provincie.
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Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
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I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
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Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
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I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
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I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della
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Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il
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I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio
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I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni
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Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro
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Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla
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, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del
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Le entrate della Regione sono costituite: dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio