Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principî della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Nei limiti del precedente articolo e dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a