Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello
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L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
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Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
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Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi
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Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della
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principî delle leggi dello Stato.
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Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
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agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
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Nei limiti del precedente articolo e dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a