Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
L'ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
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L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
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L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
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L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.
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L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un
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) assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza pubblica; i) igiene e sanità pubblica; l) disciplina annonaria; m) pubblici spettacoli.
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pesca; l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche; m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi