Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
L'ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
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Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
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La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
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I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della
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Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con
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Il Presidente della Giunta regionale è rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
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L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
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Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
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I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
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Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
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Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi
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Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il
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Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e
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I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni
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Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda
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Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro
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direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
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di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver
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Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda
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, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano
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La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti