Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Funzioni della Regione
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite
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Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
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I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
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Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
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Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
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Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di
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Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal
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Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle
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I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di
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d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione; dai canoni per le concessioni