Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Costituzione della Regione
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute
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Il Presidente della Repubblica Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione; Promulga la seguente legge
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e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.
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Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando
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Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda
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provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
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In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi