Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione