Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
Estradizione per i delitti di genocidio.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea