Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica