Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale:
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica