Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Legge Costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio.
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