Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129e l'articolo 130della Costituzione sono abrogati.
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1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della
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1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
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metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
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dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione