Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
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favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
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1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
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diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p