Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.
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I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
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L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente
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Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
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Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del
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venti giorni dalla comunicazione.
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parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni
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Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti