Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
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Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che
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trasmessi di ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.
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Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla
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per territorio non è rilevabile d'ufficio.
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trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro
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col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di
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dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del
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Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono