Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
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I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
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presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
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Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al
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riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
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udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
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Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta
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Se entro il termine per la fissazione dell'udienza la amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente
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Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di
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giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del
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, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione
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stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
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Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti