Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
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essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
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La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da
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Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima
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consiglio, ove ne facciano richiesta.
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sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
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avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della