Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
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referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali.
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Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi
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riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo
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I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del
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I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato
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Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito
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generale od equiparata; b) per primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a