Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere
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fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
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In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.
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Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.
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Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
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Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.
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Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
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Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
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La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre
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nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato: a) tra i funzionari della
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presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
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, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
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deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
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stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
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Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al
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Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per
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Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la
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della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede
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Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge: a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21