Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede