Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Norme di procedura
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
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Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.
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In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.
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Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in
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Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di
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Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e
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circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
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Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al
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Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di
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Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
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Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre
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pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo
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Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura
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rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la
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interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37