Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
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Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà
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segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.
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sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
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della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo
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stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio