Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione
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amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e
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Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
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I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero
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Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la
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col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di
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, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze
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dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era
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circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività; 3) dagli enti pubblici