Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente
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L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i
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L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà
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tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza
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L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5
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A decorrere dal l° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti