Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la
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Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
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Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.
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Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
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In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.
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L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente
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L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i
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alle parti che si siano costituite in giudizio.
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Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non
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dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
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La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della
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Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al
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comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
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Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del
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cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha
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individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
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La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale