Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
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La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre
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Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi
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I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito
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I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la
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stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio