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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

63154
Stato 13 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i

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deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve

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Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di

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cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha

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parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni

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L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente

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Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si

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