Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della
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Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.
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La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nei capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non
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trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.
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Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di
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che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
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Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al
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segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.
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dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.
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Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
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sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
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della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo
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venti giorni dalla comunicazione.
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cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha
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I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione
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1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla
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della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede
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Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è
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Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge: a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21
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seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge; d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
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dalla data della notificazione.
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I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per
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L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente