Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che
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trasmessi di ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.
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Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di
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Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la
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gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura della amministrazione