Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
università; b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno
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incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di
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amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a
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, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità; c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non
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quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli