Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
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Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in
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Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria
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dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
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Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla
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interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
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Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle
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Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di
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sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
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. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di