Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al
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o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.