Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
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Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.
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Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
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dal Consiglio di Stato in sede di appello.
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In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo
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Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la
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incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di
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quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli