Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva; 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di
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nelle università con almeno tre anni di insegnamento; b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare
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I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e
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I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
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Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali
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quattro anni di anzianità; c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o
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almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
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presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
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Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito
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nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
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I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione
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stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati amministrativi e
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amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.