Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
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Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere
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Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a
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interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
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Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle
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Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in
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gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura della amministrazione
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coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della
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pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale