Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 3.
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Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26
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), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 14 della presente legge.
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o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.
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perenzione; 2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; 3) per i
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Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed
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L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5
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applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
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decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività; 3) dagli enti pubblici
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sostituti procuratori dello Stato; 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e