Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 23.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre