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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

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Stato 50 occorrenze

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

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grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

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A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

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Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto

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console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero

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temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il

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In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

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parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

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Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti

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La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale

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Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

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Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei

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Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza

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Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

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Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni

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personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

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In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un

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Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che

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, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

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Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la

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provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

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Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i

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