Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
L'affidatario deve agevolare rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi
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Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti
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mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
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dei suoi effetti ».
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attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena