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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

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Stato 50 occorrenze

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando ».

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

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Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare

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Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se

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Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici

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Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di

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Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al

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Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

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Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali

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Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la

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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di

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abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario

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Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che

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Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o

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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi

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Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti

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Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere

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. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è

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del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di

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tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore

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Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha

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L'affidatario deve accogliere presso di il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle

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la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a o ad un giudice da lui delegato.

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, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

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compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento

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, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

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esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso

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, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

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temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il

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compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai

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