Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
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, pronuncia la sentenza.
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, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
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pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
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giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
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trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di
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manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
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preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il
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indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
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; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero
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Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo
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I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: « Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è