Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
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I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili
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Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la
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Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla
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dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti
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A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8